Locazioni e comunicazione P.S. - IMU - Cancellazione ipoteche oltre i 20 anni

del 201211121326 - Fonte: Consulmedia Immobiliare

SPECIALE

1.  Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012: Cancellata la comunicazione all'Autorità di Pubblica sicurezza se il contratto di locazione o di comodato è soggetto a registrazione in termine fisso;
3.  Procedura semplificata di cancellazione estesa anche per le ipoteche iscritte da più di 20 anni(Provvedimento Agenzia   del territorio del  25 giugno 2012);
4.  GUIDA ALLA DONAZIONE edizione 2012( EDITA DAL Consiglio Nazionale del Notariato)
2.   Imu:  ravvedimento operoso – scadenze – esempi per il calcolo  dell’imposta e  test  con  20 domande( corredato delle relative risposte) ;


1)Cancellata la comunicazione all'Autorità di Pubblica   sicurezza se il contratto di locazione o di comodato è soggetto a registrazione in termine fisso

Cancellata la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza se il contratto di locazione o di comodato è soggetto a registrazione in termine fisso: è quanto dispone l'articolo 2, decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012.

Per effetto dell'articolo 12, dl 21 marzo 1978, n. 59, chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento.

La sanzione, applicata dal Comune interessato e il cui gettito profitta al Comune medesimo, è di tipo amministrativo ed è fissata nella misura da euro 103 a euro 1.549. Ai sensi dell'articolo 1, comma 345, legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'obbligo di comunicazione grava anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; a tale riguardo, «la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività».

Questa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza era stata già cancellata quanto ai contratti portanti cessione della proprietà di beni immobili: dapprima, per effetto dell'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi, definitivamente, con l'articolo 5, comma 4, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, secondo il quale «per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo» della comunicazione in parola.

Anche quanto ai contratti di locazione, il legislatore è tornato più volte in argomento. Dapprima, per effetto dell'articolo 3, comma 3, d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, venne disposto che «la registrazione del contratto di locazione assorbe tutti gli ulteriori obblighi di comunicazione» compreso quello di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza. E ora, dunque, con il d.l. 79 /2012, per il quale l'obbligo di comunicazione è assorbito dalla registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato «soggetti a registrazione in termine fisso».

Ai sensi del dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro), sono soggetti a registrazione in termine fisso tutti i contratti di locazione, verbali o scritti, fatta eccezione per le locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso). Quanto ai contratti di comodato di immobili, sono soggetti a registrazione in termine fisso quelli stipulati per iscritto mentre quelli stipulati verbalmente non sono soggetti a registrazione.

Si segnala che nei suoi 7 articoli  il decreto in rassegna  ha  dettato  disposizioni  in merito: al personale dei vigili del fuoco, comunicazioni alle autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, la proroga e nuove risorse per gli sportelli unici per l'immigrazione

2) Imu:  ravvedimento operoso – scadenze esempi di calcolo dell’imposta  e test con  20 domande 
Si rammenta che scade lunedì 2 luglio il primo appuntamento con il ravvedimento spontaneo, con l’applicazione di sanzioni e interessi per chi non  ha ottemperato al primo versamento per la già passata scadenza prevista per il 18 c.m

Considerate le tante novità introdotte dalla nuova Imu e dalla recente  Circolare edita dal Ministero  dell’Economia e delle Finanze  la n 3 /DF del 18 maggio u.s, la norma di favore può essere applicata dai contribuenti che, anche a seguito del ravvedimento, pagano importi più bassi rispetto a quelli effettivamente dovuti.

Rimane fermo che, in occasione del saldo Imu per il 2012, in scadenza il 17 dicembre, l'importo dovuto sarà versato per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

In caso di tardivo od omesso versamento dell'Imu, di norma, scatta la sanzione del 30 per cento. I contribuenti che si "pentono" fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento..
In generale, i ritardatari, che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 18 giugno, possono avvalersi del ravvedimento spontaneo. I contribuenti dispongono di tre tipi di ravvedimento con riduzione della sanzione del 30%: il ravvedimento "sprint", quello "breve" e quello "lungo" o "annuale". Oltre alle somme dovute e alle mini sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo.

Il ravvedimento "sprint" può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con la sanzione dello 0,2% giornaliero. La sanzione del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo, più gli interessi del 2,5% annuo;
il ravvedimento "breve" o "mensile", con la sanzione del 3%, può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
il ravvedimento "lungo" o "annuale", con la sanzione del 3,75%, può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino a un anno dalla scadenza.

Esempio :un contribuente che, non avendo eseguito il versamento entro il 18 giugno, lo eseguirà il 2 luglio. Il suo debito Imu relativo a un immobile diverso dalla casa di abitazione è pari a 638 euro per il Comune e 638 euro per lo Stato. Considerato che il pagamento sarà eseguito il 2 luglio, i giorni di ritardo sono 14 e, pertanto, è dovuta la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, in totale 2,80 per cento. Di conseguenza, è dovuta la sanzione del 2,80% su 638 euro, pari a 17,86 euro. Per gli interessi, il 2,5% annuo sui 14 giorni di ritardo, è pari a 0,61 euro. In totale, sia per le somme dovute al Comune, sia per quelle dovute allo Stato, al debito Imu di 638 euro, si sommano le sanzioni di 17,86 euro e gli interessi di 0,61 euro, in totale 656,47 euro, che nel modello F24 si indica in 656 euro sia per il Comune, sia per lo Stato, considerato l'arrotondamento per difetto.

Rate e scadenze
Per l'abitazione principale puoi decidere di suddividere l'importo dell'Imu in due oppure in tre rate. La prima tranche è scaduta il 18 giugno, se hai scelto di pagare in tre rate allora segna in agenda di versare la seconda rata entro il 17 settembre e la terza entro il 17 dicembre; se preferisci solo due rate puoi pagare la seconda alla scadenza di dicembre.

Esempi peril calcolo / estratti dalla citata circolare 3 DF del 18 maggio 2012

Si allegano esempi con varie casistiche utili per fornire assistenza ai Clienti .

Un test in venti domande( allegato ) corredato delle    relative risposte  ci consentira’ di valutare il nostro livello di conoscenza in tema

3)Procedura semplificata di cancellazione estesa anche per le ipoteche iscritte da più di 20 anni ( provvedimento del 25 giugno 2012)

Con Provvedimento del 25 giugno 2012 ( allegato ), il Direttore dell'Agenzia del Territorio ha esteso alle ipoteche iscritte da più di venti anni e non rinnovate la procedura semplificata di cancellazione disciplinata dall’articolo 40 bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Il provvedimento si applica alle ipoteche iscritte da oltre venti anni, e non rinnovate, a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorchè frazionate o annotate su titoli cambiari.

4)GUIDA ALLA DONAZIONE  edizione 2012( EDITA DAL Consiglio Nazionale del Notariato)

Si allega la Guida del cittadino edizione maggio 2012  in tema di donazioni dedicata al complesso tema delle donazioni  a cura del  Consiglio nazionale del notariato e le 11 associazioni dei consumatoria.

Cordiali Saluti

La Direzione 


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