LA RIFORMA DEL CONDOMINIO- PEC-PRIVACY-T.U SICUREZZA-MEDIAZIONE CIVILE - REDDITOMETRO-IMU-IRPEF

del 201211291005 - Fonte: www.grimaldifranchising.it

-  LA RIFORMA DELCONDOMINIO E I  REQUISITI PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

-  PEC: obbligatoria  per le ditte individuali iscritte al RI

-  PRIVACY :  un provvedimento del Garante stabilisce che le  imprese  sono tutelate dal telemarketing

-  T.U SULLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008):formazione per i lavoratori e per i datori di lavoro Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP
-   MEDIAZIONE CIVILE : incostituzionale  l’obbligatorietà per alcune materie

- REDDITOMETRO :     dal  gennaio 2013 entrerà in vigore
- DICHIARAZIONE IMU : termine per l’adempimento  30 novembre
- IRPEF 2012: secondo o unico acconto entro il 30 novembre
LA RIFORMA DELCONDOMINIO E I  REQUISITI PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Il 20 novembre 2012 -in via definitiva- è stato approvato il  nuovo testo di legge  che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio : in tal modo si sono  consolidate nelle norme  le decisioni  più recenti rese  dalla Cassazione  .

Il testo- in fase di   pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale- entrerà in vigore dopo sei mesi.

LA TABELLA DELLENOVITA' SULLA RIFORMA DEL CONDOMINIO( FONTE ALTALEX)
(DDL definitivamente approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 20 novembre 2012)

Amministratore

Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dalla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).
La durata in carica dell’amministratore passa da uno a due anni. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all’amministratore (quelle, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)

Animali

L'articolo 16 stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia".

Assicurazione amministratore

L’amministratore, all’atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.".

Conto corrente condominiale obbligatorio

Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9) l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Destinazioni d’uso e sostituzione parti comuni

Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.

Riscaldamento e impianti comuni

E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini.

Sito internet

Su richiesta dell’assemblea l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Tabelle millesimali

Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Videosorveglianza

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.



CHI POTRÀ FARE L’AMMINISTRATORE

1) Amministratore professionale (o, comunque, non del proprio condominio)

Potranno svolgere l’attività di amministratore di condominio coloro:

a) che abbiano il godimento dei diritti civili;

b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione

della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la

legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a

cinque anni;

c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non siano interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

2) Amministratore del proprio condominio

Qualora l’amministratore venga nominato tra i condòmini dello stabile i requisiti di cui alle lettere f) e g) non saranno necessari. Non occorrerà, dunque, né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né aver frequentato un corso di formazione iniziale, né svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Norma transitoria per gli amministratori sub 1)

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio (che non è, necessariamente, attività di amministratore di condominio) per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale, sarà consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g). Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. Per tali soggetti non saranno richiesti, dunque, né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né aver frequentato un corso di formazione iniziale.

SOCIETÀ

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche – secondo il dettato testuale di legge – le “società di cui al titolo V del libro V del codice” civile (e cioè le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata). In questi casi, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi (Fonte: CONFEDILIZIA-Ufficio legale)



Pec obbligatoria per le ditte individuali iscritte al RI

Novità riguardanti la Pec sono contenute nel Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 19/10/12, relativamente alle ditte individuali iscritte al Registro Imprese.

Il decreto estende anche alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo pec presso il Registro Imprese, già previsto per le imprese in forma societaria. Tale obbligo sarà valido per tutte le nuove iscrizioni al registro imprese, a partire dal 20/10/2012.

Per quanto riguarda le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese, l'obbligo di deposito scatterà a partire dal 31/12/2013.”Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.”


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